Riforma Brunetta: circolare chiarisce le norme sui procedimenti disciplinari
Pubblicità del codice disciplinare, titolarità dell’azione disciplinare, sanzioni nei confronti dei dirigenti, rapporto tra procedimento disciplinare e penale: su queste materie, recentemente modificate dal decreto legislativo n. 150/09 sull’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, è intervenuta a fornire chiarimenti la circolare n. 14 del 23 dicembre 2010 del Dipartimento della funzione pubblica. Queste alcune delle indicazioni fornite. I datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di portare a conoscenza dei lavoratori il codice disciplinare, cioè l’insieme delle norme relative alle possibili infrazioni, alle sanzioni e alle procedure di contestazione. La circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno completamente sostituire la pubblicità tramite affissione con la pubblicazione on line solo se l'accesso alla rete internet sia consentito a tutti i lavoratori, tramite la propria postazione informatica. Il codice disciplinare deve essere pubblicato, con adeguato risalto e indicazione della data, oltre che sull'home page internet anche di quella intranet dell'amministrazione. Le amministrazioni devono precostituire una prova dell'avvenuta pubblicazione, al fine di poter sviluppare la difesa nell'ambito di un eventuale contenzioso, chiedendo alla struttura interna competente alla pubblicazione di comunicare formalmente l'avvenuto adempimento. La pubblicità deve riguardare anche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in quanto tali regole integrano le norme contenenti le fattispecie di illecito disciplinare previste dai contratti collettivi e dalla legge.
Giustizia: mediazione civile obbligatoria dal 20 marzo
"La mediazione? Semplice ed efficace" recita lo slogan della nuova campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere alla cittadinanza lo strumento giuridico della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, come alternativa al processo ordinario. L'avvio della campagna di comunicazione coincide con l'entrata in vigore del decreto ministeriale che istituisce il registro dei mediatori. Dal marzo 2011 il tentativo di mediazione fra le parti, in caso di controversie civili, diventa obbligatorio. Il nuovo istituto giuridico intende disincentivare il ricorso in tribunale, per ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed è protetto da norme che assicurano alle parti l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non possono essere utilizzate in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore (nominato non oltre quindici giorni dal deposito della domanda presso l’organismo di mediazione) è tenuto al segreto professionale. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Per coloro che ricorrono alla mediazione sono previste agevolazioni fiscali: tutti gli atti relativi al procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, in particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.