STATUTO
Art. 1 – Denominazione – Sede dell’Associazione
E’
costituita l’Associazione denominata “C.S.F.O. – Centro Studi
Formazione e Orientamento Professionale per la Pubblica
Amministrazione”, di seguito indicata sinteticamente “Associazione”,
avente durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a
norma del titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché
dal presente Statuto.
Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
l’Associazione non distribuisce utili od avanzi di gestione, ma li
utilizza per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle a
questa connesse.
L’Associazione è completamente autonoma da
qualsiasi altra associazione o ente che abbia finalità politiche ed
essa stessa non ne persegue.
L’Associazione ha sede legale in
Solesino (PD) , Via A. de Gasperi 4 e può istituire uffici anche in
altre località, nonché proprie sezioni provinciali.
L’Associazione
può aderire ad altre associazioni od enti o creare rapporti di
partenariato, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali
ed in ogni caso quando da tali adesioni siano realizzate l’attività
istituzionale e quelle a questa connesse.
Art. 2 - Scopi
Gli
scopi perseguiti dall'associazione, volti a soddisfare i bisogni di
natura ideale dei propri associati, sono lo studio e la promozione
sociale e culturale nonché l’istruzione extrascolastica e la formazione
professionale, anche a favore di persone svantaggiate esterne
all’associazione ed extracomunitari, in ragione di condizioni fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’associazione promuove
iniziative con lo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro
delle risorse umane, anche extracomunitarie, in un contesto di piena
integrazione sociale.
L’associazione promuove e/o aderisce e
realizza iniziative finalizzate al miglioramento della condizione
sociale e della salute pubblica della comunità.
In particolare promuove e realizza progetti e interventi e politiche a favore dei giovani, adolescenti e anziani.
Art. 3 – STATUTO
Il seguente STATUTO contiene la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto associativo.
Art. 3.1 – Finalità
Le finalità perseguite dall’associazione consistono in:
a)
compiere ed incentivare studi e ricerche, raccogliere, elaborare,
diffondere dati e notizie in campo nazionale ed internazionale, per
monitorare situazioni e fenomeni sui temi inerenti la formazione,
l’orientamento, l’inserimento nel mondo del lavoro e l’integrazione
sociale, la cultura, il turismo, lo sport, anche a favore di persone
svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari, con particolare attinenza alla pubblica
amministrazione ed alla polizia locale, nonché inerenti tematiche di
sicurezza personale, educazione stradale, viabilità e traffico,
trasporti ed ogni altra problematica che coinvolga la comunità, la
crescita sociale e la salute pubblica, la cultura e il turismo e lo
sport;
b) promuovere e realizzare, anche di concerto con le
strutture della Pubblica Amministrazione, azioni connesse alla
formazione per aspiranti alle attività dei vari settori dell’ente
pubblico, i-noccupati e disoccupati, nonché inerenti tematiche di
sicurezza, educazione stradale, viabilità e traffico, trasporti ed ogni
altra problematica che coinvolga la comunità, la crescita sociale e la
salute pubblica, la cultura e il turismo e lo sport;
c) promuovere
qualsiasi forma di attività, anche tramite avviamenti anche temporanei
al lavoro nella Pubblica Amministrazione, finalizzate ad uno sbocco
occupazionale atto a favorire le forme flessibili di lavoro;
d)
collaborare con autorità, università, enti pubblici e culturali, scuole
internazionali ed associazioni alla risoluzione dei problemi connessi
ai temi della formazione, dell’orientamento, dell’inserimento nel mondo
del lavoro e dell’integrazione sociale, con particolare riguardo a
persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari, anche attraverso progetti comuni,
nonché alle tematiche di sicurezza personale, educazione stradale,
viabilità e traffico, trasporti ed ogni altra problematica che
coinvolga la comunità, la crescita sociale, la cultura, lo sport e la
salute pubblica.
e) collaborare con Istituti scolastici e altri
Enti, per contribuire alla formazione specifica dei do-centi delle
scuole di ogni ordine e grado, che intendano prestare la loro opera per
i fini istituzionali dell’associazione;
f) provvedere alla raccolta
e/o pubblicazione di volumi, periodici, atti di convegni e di
quant’altro sia strumentale o connesso con l’attività istituzionale
dell’associazione;
g) relazionarsi con altre associazioni, enti ed
organizzazioni, favorendo gli scambi culturali in materia di
formazione, orientamento, inserimento nel mondo del lavoro ed
integrazione sociale con particolare riguardo a persone svantaggiate,
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari;
h) promuovere e sviluppare progetti anche a livello
europeo per la tutela della salute e della sicurezza degli anziani, dei
giovani, degli adolescenti e delle persone svantaggiate;
i) lo
studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali,
l’aggiornamento culturae e ambientale nei settori dell’economia, della
politica, dei problemi sociali e del tempo libero, svolgere in genere
tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei
fini che l'associa-zione si propone.
Art. 3.2 – Soci
Possono
essere soci dell’Associazione coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e
gli ideali.
I soci saranno classificati in sei distinte categorie:
1. I Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
2. I Soci Benemeriti: coloro che hanno contribuito alla promozione, alla divulgazione dell’attività e degli scopi del C.S.F.O.
3.
I Soci Ordinari: qualunque persona o ente che si impegni a pagare, per
tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita
dal Consiglio Direttivo; qualunque persona o ente che, avendo preso
visione dello Statuto, concordi con i suoi scopi ed intenda prestare la
propria opera a favore dell’attività dell’associazione.
4. I Soci
Sostenitori: qualunque ente locale, regionale o statale, scuola,
università, associa-zione che persegua gli scopi previsti nel presente
statuto; la loro ammissione avviene previa valutazione del Consiglio
Direttivo.
5. I Soci Onorari: qualunque persona o ente che abbia
fornito particolare contributo alla vita dell’associazione ovvero che
si sia distinta, in Italia o all'estero, con studi ed opere
particolarmente significativi nell’ambito della ricerca e delle
applicazioni nel settore della pubblica amministrazione e della polizia
locale. Sono nominati direttamente dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente e sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Su invito del Presidente partecipano come osservatori alle assemblee
sociali.
6. I Soci Simpatizzanti: qualunque persona o ente che
favorisca l’attività dell’associazione, esclusivamente con il
versamento una tantum di un contributo in denaro o in altri beni mobili
o immobili, strumentali o servizi. Su invito del Presidente partecipano
come osservatori alle assemblee sociali.
Art. 3.3 – Condizioni di ammissione e cessazione dei Soci
L’ammissione
dei Soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, che
accettano senza riserve lo statuto; essa è sottoposta al nulla osta
inappellabile del Consiglio Direttivo, che formulerà la relativa
risposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda
medesima. I soci ordinari sono tenuti a versare all'associazione, dal
momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura
e con le modalità che verranno stabilite nel Regolamento approvato con
apposita delibera del Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei Soci
sostenitori avviene attraverso specifici accordi con il Presidente,
stabiliti nel Regolamento approvato con apposita delibera del Consiglio
Direttivo.
L’ammissione dei Soci onorari viene proposta dal
Presidente ed è approvata dal Consiglio Direttivo nell’ambito delle
assemblee ordinarie ovvero straordinarie, su apposito ordine del giorno.
L’ammissione
dei Soci simpatizzanti avviene direttamente a seguito del versamento di
un contributo in denaro o tramite convenzione se trattasi di Enti
Pubblici, ovvero tramite il conferimento di beni mobili, immobili,
strumentali o servizi.
La qualità di socio si perde per:
o Decesso
o Dimissione
o
Morosità, così come definita nell’ambito del Regolamento
dell’associazione approvato con apposita delibera del Consiglio
Direttivo.
o Indegnità, così come definita nell’ambito del
Regolamento dell’associazione approvato con apposita delibera del
Consiglio Direttivo.
La cessazione della qualità di socio sarà
sancita attraverso apposita delibera del Consiglio Di-rettivo, in
quanto organo associativo che rileva il manifestarsi di uno dei casi
suindicati, che determinano la perdita di tale qualità.
Art. 3.4 – Obblighi degli associati
Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto,
dell’eventuale regolamento interno, e le deliberazioni adottate dagli
Organi sociali. Devono mantenere un comportamento conforme alle
finalità dell’Associazione e versare il contributo stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Qualora preventivamente concordata, i soci
devono conferire la propria opera personale a titolo gratuito, ma con
l’eventuale rimborso delle spese sostenute in tale attività.
Art. 3.5 – Diritti degli associati
Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita
associativa.
I soci hanno diritto :
- a conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- a partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- a usufruire dei servizi dell’associazione;
- a dare le dimissioni.
Art. 3.6 Organi dell’associazione
Sono Organi dell’associazione:
o L’Assemblea generale
o Il Consiglio Direttivo
o Il Presidente
o Il Coordinatore generale
o Il Comitato Scientifico
Art. 3.6.1 – L’Assemblea dei soci
L’Associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano.
L’assemblea
è formata da tutti i soci, regolarmente iscritti all’associazione alla
data di convocazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque
sia il valore della quota.
I soci si reputano regolarmente
iscritti all’Associazione alla data in cui il Consiglio direttivo ha
rila-sciato il “nulla osta“ all’ammissione di cui all’art. 3.3 del
presente statuto.
L’assemblea viene convocata almeno una volta
all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia
necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un
quinto degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria
è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria
delibera in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci e
delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci e
delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni associato
può farsi rappresentare con delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio, ciascun socio può rappresentare più soci.
La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso in bacheca presso la
sede legale dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data
dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione, nella bacheca presso la sede, del relativo verbale.
Art. 3.6.2 – Compiti dell’assemblea
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- ratifica i provvedimenti di competenza, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea
dei soci è convocata dal Consiglio direttivo e presieduta dal
Presidente, il quale nomina un segretario verbalizzante.
Art. 3.6.3 – Il Consiglio Direttivo
Il
Consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall’assemblea fra
i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito
quando sono presenti 2 membri e le sue decisioni quando ottengano
l’approvazione della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente dell’associazione.
I membri del
Consiglio direttivo durano in carica dieci anni e possono essere
rieletti; l’assemblea ordinaria può determinare a loro favore, oltre al
rimborso delle spese varie regolarmente documentate, anche un compenso
entro i limiti stabiliti dal D. Lgs. 460/97.
Di ogni riunione del
Consiglio deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal
segretario nominato dal Presidente tra i presenti alla riunione, da
affiggere nella bacheca presso la sede dell’associazione.
Qualora
durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio
direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione
dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla
prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla
scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.
Art. 3.6.4 - Poteri del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo è convocato:
- dal Presidente dell’associazione, ogniqualvolta egli lo ritenga necessario;
- da uno dei suoi componenti su richiesta motivata;
- da almeno il 60% dei soci su richiesta motivata.
Il
Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione secondo le direttive indicate dall’assemblea.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono :
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in
singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
- nominare soci benemeriti e i membri dell’eventuale Comitato scientifico;
- proporre modifiche allo statuto;
- proporre lo scioglimento dell’associazione;
- convocare l’Assemblea;
- istituire Commissioni di lavoro permanenti o a termine;
-
ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza
del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità
ed urgenza.
Art. 3.6.5 – Il Presidente
Il
Presidente dell’associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo al
proprio interno, dura in carica dieci anni e può essere rieletto; egli
è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha il
compito di :
- convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;
- presiedere l’Assemblea dei soci;
- nominare il Coordinatore generale;
- ratificare l’elezione da parte delle sezioni provinciali dei rappresentanti provinciali in seno all’Assemblea dei soci;
-
assumere personale e/o affidare incarichi esterni, ove ciò sia
strettamente necessario per la continuità della gestione, ove non
assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle
disponibilità previste dal bilancio;
- proporre modifiche allo statuto;
- proporre lo scioglimento dell’associazione.
Il
Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio direttivo od
al Coordinatore generale parte dei suoi compiti, in via transitoria o
permanente.
In particolare il Presidente può affidare al
Coordinatore generale una procura generale, al fine di rappresentare in
sua vece l’Associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Coordinatore ge-nerale.
Art. 3.6.6 – Il Coordinatore generale
Il
Coordinatore è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio
Direttivo; dura in carica dieci anni ed ha potere di programmazione ed
attuazione, per i fini che l’associazione si propone, di iniziative
proprie ovvero provenienti dal Presidente medesimo.
Al Coordinatore generale spettano i seguenti compiti:
o dirigere gli uffici dell’associazione;
o curare il disbrigo degli affari ordinari;
o provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
o svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve le direttive;
o
mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici
e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano le attività
dell’associazione;
o proporre modifiche dello Statuto;
o proporre lo scioglimento dell'associazione.
Per
l’attività svolta in nome dell’associazione, al Coordinatore generale
può essere conferita la rappresentanza legale verso i terzi.
Gli
uffici di segreteria diretti dal Coordinatore generale sono a
disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e
tutela, che rientrano nelle finalità dell’associazione medesima.
Il
Coordinatore generale dovrà rispondere al Presidente, in merito
all’adeguatezza del proprio operato, ai fini associativi ed agli
indirizzi espressi dall’Assemblea generale.
Il Coordinatore generale sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento del me-desimo.
Il
Consiglio direttivo potrà stabilire a favore del Coordinatore generale,
oltre al rimborso delle spese documentate, una retribuzione adeguata
all’attività svolta e conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. 460/97.
In
caso di insorgenza di dispute, non altrimenti dirimibili, che dovessero
insorgere tra il Coordinatore generale ed il Presidente, la questione
sarà sottoposta ad un arbitrato, formato da tre membri designati al
momento da parte uno del Coordinatore generale, uno del Presidente ed
uno del Consiglio Direttivo.
La decisione dell’arbitrato così composto, espressa secondo i canoni previsti nello statuto associativo, sarà inappellabile.
Art. 3.6.7 – Il Comitato Scientifico
Il
Comitato Scientifico è nominato, su proposta del Presidente, dal
Consiglio Direttivo ed è composto da studiosi, ricercatori ed esperti
di particolare rilevanza nel settore della pubblica amministrazione,
della Sanità e della polizia locale. Al Comitato si richiede di
pronunciarsi sui diversi aspetti inerenti le problematiche di settore e
ad esso possono essere affidati lavori di ricerca ed approfondimento su
argomenti specifici. Il Comitato scientifico può essere presieduto da
un esperto di chiara fama o docente di materie specifiche in Università
italiane nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
Art. 3.7 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili, immobili e strumentali che potranno divenire di proprietà dell’associazione;
- contributi dei soci;
- fondi di riserva, costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- eventuali erogazioni liberali, donazioni o lasciti da parte di terzi o associati;
- versamenti iniziali in denaro o mediante polizza fidejussoria effettuati dai soci Beneme-riti;
- rimborsi derivanti da convenzioni, così come previste nel Regolamento dell’Associazione;
-
entrate derivanti da a attività marginali di carattere commerciale e
produttivo, struttural-mente funzionali all’attività istituzionale;
- fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- ogni altro tipo di entrata.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le
elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse in
armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I proventi
derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono comunque
utilizzati in ar-monia con le finalità istituzionali dell’Associazione.
E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Art. 3.8 – Rendiconto annuale
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio consuntivo sarà redatto in forma di rendiconto economico e finanziario.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15
giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
Nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del D.lgs. 4
dicembre 1997 n. 460, non si dà luogo ad alcuna distribuzione di utili
o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la
vita dell’associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla
legge.
Art. 3.9 – Scioglimento
Lo
scioglimento dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio
direttivo, dal Presidente e dal Coordinatore generale ed ha effetto con
delibera dell’assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno e
con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi titolo.
L’assemblea provvederà, eventualmente alla nomina di un liquidatore e le relative spese saranno a carico dell’Associazione.
Il
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con
finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui art. 3, comma 190 Legge n. 662/1996, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 3.10 – Rimborsi spese
Ai
soci ed anche ai non soci per l’eventuale attività svolta a favore
dell’associazione compete, in ogni caso, il rimborso delle spese varie
regolarmente documentate.
Art. 3.11 – Regolamento
Le
norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio
Direttivo, saranno rese note per iscritto sotto forma di Regolamento ai
soci, che ne richiederanno copia personale.
Art. 3.10 – Norme di rinvio
Per
tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si fa rinvio alle
disposizioni di legge speciali ed a quelle del Codice Civile, nonché al
Regolamento di esecuzione.
